MODALITÀ ISPEZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degliinteressi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese le attività di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

Le ispezioni si effettuano su impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento), non minore di 12 kW.

La programmazione delle ispezioni per la Provincia di Viterbo terrà conto di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 9 del D.P.R. n.74/13 ma nel primo periodo di applicazione delle norme di cui al Regolamento Provinciale e delle Istruzioni operative saranno effettuate anche le seguenti valutazioni:
  1. periodo di esercizio degli impianti in relazione alle zone climatiche ed ai periodi di fermo impianto;
  2. tempistica di informazione e divulgazione del Regolamento Provinciale;
  3. contratto con la società incaricata.
Pertanto tenute conto delle precedenti considerazioni nella prima fase di applicazione del Regolamento Provinciale, la programmazione delle verifiche sarà effettuata secondo le seguenti priorità:
  1. esposti di cui al punto a) sezione "Gestione degli esposti" delle Istruzioni Operative;
  2. impianti dotati di generatori a combustibile liquido, gassoso o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
  3. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kW;
  4. impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  5. impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  6. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  7. impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/13;
  8. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW
La programmazione degli esposti sarà espletata entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa completa in ogni sua parte.

Detta programmazione sarà inoltre predisposta in base alla documentazione in possesso dell'Ente e terrà conto delle eventuali criticità/valutazioni di cui al sopra citato c. 9 dell'art. 9 del D.P.R. n.74/13.
Salvo diverse e successive indicazioni la prima fase di applicazione del Regolamento Provinciale terminerà il 31/12/2016. Entro tale data le Istruzioni operative potranno essere aggiornate anche in considerazione delle problematiche e/o osservazioni pervenute sia da parte degli operatori incaricati delle Ispezioni che dall'utenza (manutentori e responsabili degli impianti) nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Regolamento Provinciale.
Gli obiettivi da raggiungere annualmente in merito al numero di ispezioni da effettuare dovranno essere oggetto di specifica previsione all'interno dei contratti con le società che saranno incaricate da questo Ente.
Con cadenza biennale la Provincia di Viterbo invierà una relazione con i risultati della campagna alla Regione Lazio.

Durante la visita, l'ispettore al fine di verificare il corretto esercizio e manutenzione degli impianti l'ispezione avrà per oggetto anche la verifica di quanto segue:
  • documentazione prevista per la tipologia di impianto quale:
  1.     certificazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. e/o L. 37/08;
  2.     libretto di Impianto;
  3.     rapporto di Efficienza Energetica;
  4.     documento attestante la periodicità degli interventi di manutenzione;
  5.     e. certificazioni antincendio (anche per serbatoi GPL)
  6.     f. certificazioni INAIL -ex- ANCC, ISPELS, INPS;
  • verifica di corretta esecuzione delle opere relative ai prodotti della combustione.
  • rispondenza alla norme UNI principali quali: UNI-CIG 7129:2015 UNI-CIG 7131:2014 UNI-CIG 11528:2014.
  •  areazione dei locali.
  • localizzazione del generatore in relazione al combustibile utilizzato.
  • principali norme sulla sicurezza degli impianti.
L'ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto alfabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto sedisponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni vengono riporatti sul verbale redatto dall’ispettore di cui una copia viene rilasciata al responsabile dell'impianto termico e allegata al libretto.

In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa l’Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e inoltro di copia della stessa al Comune e all’ Autorità competente.
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