TECNICI MANUTENTORI IMPIANTI TERMICI

Requisiti e adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 della stessa legge.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto per la climatizzazione quanto effettuato ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di efficenza energetica, secondo i modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al llibretto di impianto per la climatizzazione.

Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è obbligato alla trasmissione del rapporto di efficienza energetico validato con Bollino verde informatico avente valore di dichiarazione alla Provincia di Viterbo entro 60 giorni dalla data del controllo di manutenzione su supporto informatico Sogemait3.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.sogemait3.it/

TRASMISSIONE RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Le operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile alla Provincia di Viterbo. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alla Provincia di Viterbo deve essere eseguita con il software Sogemait3. Restano ferme le sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI in vigore. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti di legge e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Periodicità di trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di Tipo 1-2-3-4 e relativi costi dei bollini verdi informatici
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